(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge disciplina le procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni. 2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associativa sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale. 3. L'esercizio associato avviene negli ambiti territoriali, comunque denominati, individuati sulla base della legislazione regionale in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare, in particolare quando sono richieste specifiche modalita' di svolgimento di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi. 4. L'esercizio associato avviene, altresi', per i comuni di cui all'Art. 3, comma 1, nei livelli ottimali, individuati sulla base della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e organizzative dei comuni medesimi.