(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    1.  La  presente legge disciplina le procedure per l'adozione del
programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli
ambiti  territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato
sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione
dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.
    2.  Per  esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia
il  conferimento  di funzioni comunali alla struttura associativa sia
l'affidamento  alla forma associativa di compiti di gestione inerenti
un servizio comunale.
    3.  L'esercizio  associato  avviene  negli  ambiti  territoriali,
comunque   denominati,  individuati  sulla  base  della  legislazione
regionale  in  relazione  alle  caratteristiche  fisiche,  sociali ed
economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare,
in   particolare   quando  sono  richieste  specifiche  modalita'  di
svolgimento  di  compiti  di  programmazione,  di organizzazione o di
gestione dei servizi.
    4.  L'esercizio  associato avviene, altresi', per i comuni di cui
all'Art.  3,  comma  1,  nei livelli ottimali, individuati sulla base
della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e
organizzative dei comuni medesimi.